22/03/ 2017 – Comunicazioni Inail Medico Competente aziendale ENTRO IL 31 MARZO 2017.
Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B).
Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento con riferimento alla visita medica del lavoro effettuata ad ogni lavoratore .
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.
Questo è un obbligo sancito dal testo unico salute e sicurezza sul lavoro D.lgs81/08 al quale il medico competente deve adempiere necessariamente.
Quindi come si può notare il medico non solo visita gli ambienti di lavoro e visita i lavoratori ma ha anche importanti compiti di carattere burocratico.
In mancanza di tali comunicazioni il medico competente e di conseguenza il datore di lavoro può essere sanzionati ai sensi del testo unico salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08.
Modalità di comunicazione visita medica del lavoro.
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