Il D.Lgs 231 01 (modello organizzativo 231) introduce nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli enti relativamente alla commissione di alcuni reati, specificamente indicati dal legislatore; permette quindi di colpire (con sanzioni pecuniarie, l’interdizione dall’attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la PA) direttamente l’Ente e, quindi, l’interesse economico dei soci.
L’Ente, tuttavia, non risponde se dimostra di avere “adottato ed efficacemente attuato” un Modello organizzativo d.lgs 231 del 2001 idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.
I reati contemplati nel modello 231 per i quali l’Ente può essere chiamato a rispondere sono soltanto quelli espressamente indicati dal legislatore, e riguardano i seguenti ambiti:
- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati di falso;
- delitti societari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercato;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali;
- delitti ambientali.
- reati privacy
- delitti riferiti alla sicurezza alimentare
Praticamente il legislatore ha stabilito che il modello organizzativo d.lgs 231 del 2001 obbligatorio sia necessario in ogni azienda.
Tutte le aziende devono essere virtuose non solo da un punto di vista legislativo ma anche etico.
Chiaramente il modello organizzativo 231 per essere applicato correttamente in azienda deve essere sottoposto ad un costante controllo dell ODV organismo di vigilanza.
Ovviamente l’ odv del modello organizzativo 231 controlla eventuali falle del modello 231 aggiornandolo e verificando che sia stato recepito da tutti in azienda attraverso un controllo continuo.
Sicuramente il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all’organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili.
Presupposti assolutamente inderogabili per l’esonero dalla responsabilità.
Tale esonero opera, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione.
Comunque questo è il senso dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l’efficace attuazione del modello richiede, oltre all’istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica.
Tale verifica ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell’organismo a ciò appositamente dedicato.
Chi è L ODV ?
In pratica l’ ODV o organismo di vigilanza operante costantemente in coordinamento con l’ente.
Esso e composto da presidente e membri di vigilanza dotati della professionalità ed indipendenza necessaria a svolgere i compiti di vigilanza.
Sebbene pur risultando soggetto autonomo ed indipendente da esso all’ ODV, sono attribuiti i compiti di verificazione, applicazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
E’ utile ricordare che il modello organizzativo 231 può integrare procedure dei sistemi qualità uni-en-iso-9001 uni-en-iso14001 e iso 45001 ecc….. poichè tali sistemi sono composti da procedure tese al monitoraggio dei vari reati.
Certamente il Nostro staff è a Vs disposizione per ogni richiesta di implementazione e/o revisione o partecipazione all organismo di vigilanza dal puto di vista tecnico scientifico..
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