Sanzioni haccp Sicurezza Alimentare il D.lgs 231/2017.
Il Decreto legislativo n. 231/2017 (sanzioni haccp)relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti entrerà definitivamente in vigore dal 9 maggio 2018.
Sanzioni Haccp
Il decreto legge stabilisce le sanzioni haccp erogate in caso di omissioni o violazioni con riferimento alla commercializzazione di prodotti alimentari carenti dal punto di vista delle informazioni contenute nelle etichette del prodotto.
Brevi considerazioni riguardano per esempio gli alimenti che non possono esser posti in vendita qualora non riportino in etichetta l’indicazione indelebile del lotto di appartenenza, determinato ed apposto come è noto sotto la propria responsabilità dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore.
Per quanto riguarda invece la vendita di prodotti non preimballati, è stabilito che un apposito cartello agevolmente visibile sia applicato ai recipienti contenenti:
- Gli alimenti offerti al consumatore od alle collettività senza preimballaggio;
- I cibi imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
- I prodotti preimballati ai fini della vendita diretta.
Il cartello dovrà contenere le indicazioni minime previste per legge con indicazione anche degli allergeni alimentari.
Altre novità riguardano per esempio le bevande vendute tramite spillatura.
Per tali bibite, il cartello visibile e con caratteri leggibili potrà essere applicato, anziché ad eventuali recipienti, direttamente sul relativo impianto oppure a fianco del medesimo.
Ulteriori chiarimenti sono richiesti per quanto concerne le procedure di indicazioni per gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia, ivi incluse le preparazioni alimentari.
La parte più importante e attesa del decreto legislativo n. 231/2017 riguarda, senz’altro, le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli obblighi di etichettatura previsti dal regolamento stesso (“salvo che il fatto costituisca reato“).
Le disposizioni sanzionatorie riguardano, per un verso, la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie.
Per altro verso, l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa europea.
Gli importi, variabili ovviamente a seconda della gravità delle singole infrazioni,oscillano da un minimo di 500 ad un massimo di 40mila euro.
Merita di essere segnalata, però, la sanzione da 3.000 a 24 mila euro riguardante i casi di produzione o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indicato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché – come prevede l’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento europeo – il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto viene commercializzato.
Per tutte le sanzioni haccp, viene espressamente confermata l’applicabilità delle seguenti agevolazioni: pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981; l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014.
L’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014.
Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle micro imprese.
Data la complessa casistica alleghiamo il testo del Decreto legge al fine di favorirne la lettura. (Clicca qui)
In ogni caso il nostro Team di esperti è a Vs disposizione per ogni richiesta ed interpretazione ;potete contattarci telefonicamente o tramite mail ad info@alitec.it
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