Etichettatura alimentare normativa .
L’etichettatura alimentare e la relativa normativa è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza e la trasparenza nei confronti dei consumatori.
Le norme e regole sull’etichettatura alimentare sono stabilite dalla legge e devono essere rispettate da tutti i produttori e distributori di alimenti.
In questo articolo, esamineremo le basi dell’etichettatura alimentare e le normative vigenti in materia.
Obbligo indicazioni nutrizionali dal 13 dicembre 2016.
Come funziona l etichettatura alimentare.
L’etichettatura alimentare ha lo scopo di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per fare scelte consapevoli riguardo agli alimenti che acquistano e consumano.
Le informazioni che devono essere presenti sull’etichetta includono il nome del prodotto, l’elenco degli ingredienti, la data di scadenza, le informazioni nutrizionali, eventuali allergeni presenti e le modalità di conservazione.
Inoltre, l’etichetta deve essere chiara, leggibile e non ingannevole come per esempio per gli integratori alimentari.
Etichettatura alimentare normativa ed il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.
In breve alcune novità del regolamento etichettatura alimentare:
- leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm);
- soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;
- etichetta nutrizionale: sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente;
- modalità di indicazione degli allergeni: Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- nanomateriali : la lista dei nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti;
- prodotti alimentari non pre imballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
- indicazione di origine: obbligatoria, a partire dal prossimo aprile 2015, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;
- acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
- oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
- altre prescrizioni: per prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi
- shelf life degli alimenti
Consulta anche: l’elenco di allergeni alimentari
Il Riassetto normativo dell’etichetta alimentare.
Con il Regolamento sull’ etichettatura alimentare viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull’etichettatura alimentare, sull’indicazione degli allergeni e sull’etichettatura nutrizionale.
Infatti, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogate sei direttive ed un regolamento, nonché vengono modificati il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 1925/2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura alimentare perdono efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, il Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza.
Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (es: art.15, paragrafo 2, e art.44 del Regolamento).
Al riguardo, è in corso l’emanazione di un DPCM che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
In questa sezione vengono pubblicati i documenti che sono alla base della nuova normativa europea sull’ etichettatura alimentare e le note informative trasmesse agli operatori tramite le Associazioni di categoria:
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Reg. UE 1169/2011 Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (…..) pubblicato in G.U.U.E. L 304, 22.11.11
Il presente regolamento etichettatura alimentare riguarda la fornitura di informazioni inerenti tutti gli alimenti destinati al consumatore finale etichettatura alimentare, compresi quelli forniti dalle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione), e quelli destinati alla fornitura delle collettività.
La prima importante precisazione del regolamento sull’etichettatura alimentare riguarda il concetto di responsabilità (art.8):la correttezza delle informazioni fornite al consumatore è prima di tutto responsabilità dell’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Ma anche coloro che commercializzano sono tenuti a non porre in commercio quei prodotti per i quali presumono la non correttezza delle informazioni destinate al consumatore.
1. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE ETICHETTATURA ALIMENTARE
Le informazioni obbligatorie, destinate al consumatore sull’ etichettatura alimentare, sono le seguenti:
• la denominazione dell’alimento;
• l’elenco degli ingredienti;
• qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze
• la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
• la quantità netta dell’alimento;
• il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
• le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore che lo pone in commercio;
• il paese d’origine o il luogo di provenienza;
• le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
• per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
• una dichiarazione nutrizionale.
Oltre a queste, vi sono delle indicazioni obbligatorie complementari previste per categorie specifiche di alimenti.
Nello specifico: etichettatura alimentare
CATEGORIA DI ALIMENTI INDICAZIONE
Alimenti imballati in taluni gas
“confezionato in atmosfera protettiva”.
Alimenti contenenti edulcoranti
“con edulcorante/i”.
Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri
“con zucchero/i ed edulcorante/i”.
CATEGORIA DI ALIMENTI INDICAZIONE.
Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame “contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)” quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E “contiene una fonte di fenilalanina” quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.
Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti “un consumo eccessivo può avere effetti lassativi”.
Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio Dolciumi o bevande in cui la concentrazione è pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.
“contiene liquirizia” va aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine “liquirizia” figuri già nell’elenco di ingredienti o nella denominazione dell’alimento. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.
Dolciumi in cui la concentrazione è pari o superiore a 4 g/kg.
“contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione” deve essere aggiunta immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.
Bevande in cui la concentrazione è pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol “contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione” deve essere aggiunta immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.
Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta Bevande, diverse da quelle la cui denominazione comprende il termine “caffè” o “tè”:
– destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina in una proporzione superiore a 150 mg/l,
– che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina in una proporzione superiore a 150 mg/l.
“elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento”
figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.
Alimenti diversi dalle bevande ai quali la caffeina è aggiunta a fini fisiologici “contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza” figura nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 g/ml.
Nel caso degli integratori alimentari, il tenore di caffeina è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero sull’etichettatura.
CATEGORIA DI ALIMENTI INDICAZIONE ETICHETTATURA ALIMENTARE NORMATIVA.
Alimenti o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo.
“addizionato di steroli vegetali” o “addizionato di stanoli vegetali”
– il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) va dichiarato nell’elenco degli ingredienti;
– (*)viene segnalato che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue;
– viene segnalato che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;
– viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni;
– il prodotto deve recare l’indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;
– nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui (*), occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti;
– la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.
Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.
La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta ed è indicata nel modo seguente:
“Congelato il gg/mm/aaa”
Oppure
“Congelato il indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta (es. vedi lato confezione)”
2. POSIZIONAMENTO E PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE etichettatura alimentare
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta (art.12 c.2).
Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati (offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività sfusi oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,) risulta obbligatoria la fornitura delle indicazioni di cui all’art. 9, paragr. 1, lett. c): ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino allergie o intolleranze.
La fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire ma posizionate nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Devono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (6: altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2 , l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm.
Le indicazioni relative alla denominazione dell’alimento, alla quantità netta e al titolo alcolometrico volumico devono apparire nello stesso campo visivo (non applicabile per * e **).
2.1 Omissione di alcune indicazioni obbligatorie etichettatura alimentare
Nel caso di *bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni relative a: denominazione prodotto, allergeni, quantità netta, t.m.c./data di scadenza e dichiarazione nutrizionale.
Nel caso di **imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 , sono obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazioni relative a: denominazione prodotto, allergeni, quantità netta, t.m.c./data di scadenza. L’elenco ingredienti deve essere fornito mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.
Nel caso di bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume le indicazioni relative a elenco ingredienti e dichiarazione nutrizionale non sono obbligatorie.
L’indicazione della dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria, per i seguenti alimenti:
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
2.Ii prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi.
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele.
5. il sale e i succedanei del sale.
6. gli edulcoranti da tavola.
7. estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè.
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
3. DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE etichettatura alimentare
3.1 Denominazione dell’alimento: la denominazione dell’alimento è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”).
Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte la denominazione dell’alimento reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine.
Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione: “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.
3.2 Elenco degli ingredienti: l’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende.
Disposizioni particolari:
– l’acqua aggiunta deve essere dichiarata in etichetta ( etichettatura alimentare)quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5%
– l’indicazione “oli e grassi vegetali” deve essere seguita dall’elenco dell’origine vegetale specifica (es. palma). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.
3.3 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: la loro menzione deve figurare nell’elenco degli ingredienti e la denominazione di tali sostanze deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Devono essere menzionati ogni volta che sono presenti sia come ingrediente che come coadiuvante tecnologico.
Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni relative alle sostanze allergeniche non sono richieste (es. Preparazione dolciaria a base di latte).
La menzione di tali sostanze è obbligatoria anche per gli alimenti non preimballati.
Gli stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali tali indicazioni devono essere rese disponibili.
In mancanza di un elenco degli ingredienti l’indicazione delle sostanze allergeniche include il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto.
3.4 Data di scadenza e Data di congelamento: la data di scadenza deve essere riportata anche sulle confezioni preconfezionate all’interno de prodotto (es. monoporzioni).
Per i prodotti congelati viene richiesta l’indicazione della data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta ed è indicata nel modo seguente:
“Congelato il gg/mm/aaaa”
Oppure
“Congelato il indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta (es. vedi lato confezione etichettatura alimentare )”
3.5 Paese d’origine o luogo di provenienza: l’’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni ovina, suina, caprina e pollame. La Commissione europea valuterà se estendere l’origine ad altri prodotti come latte o carne se usata come ingrediente (per una percentuale maggiore del 50% sul totale del prodotto confezionato).
4. DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE etichettatura alimentare
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria SULL ETICHETTE ALIMENTARI reca le indicazioni seguenti:
a) il valore energetico;
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine
Come menzionato nel paragrafo 2, per ciò che riguarda la vendita dei prodotti sfusi, salvo disposizioni nazionali e ad eccezione dell’indicazione della presenza di sostanze allergeniche, la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria.
Indicazione in etichetta degli acidi grassi trans: entro il 13 dicembre 2014 la Commissione, tenendo conto dei dati, presenterà una relazione sulla presenza degli acidi grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione.
Tale relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti o che potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa la fornitura di informazioni sugli grassi trans.
Se del caso, la Commissione corredala relazione di una proposta legislativa. In attesa di tale relazione, nel frattempo, non è consentita l’indicazione dei grassi trans nemmeno su base volontaria.
4.1 CALCOLO
Il valore energetico viene calcolato mediante i seguenti coefficienti di conversione:
– carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kJ/g – 4 kcal/g
– polioli 10 kJ/g – 2,4 kcal/g
– proteine 17 kJ/g – 4 kcal/g
– grassi 37 kJ/g – 9 kcal/g
– fibre 8 kJ/g – 2 kcal/g
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati;
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
4.2 Espressione per 100 g o per 100 ml
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml.
Espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale.
Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg)] e l’ordine si presentazione, se del caso, sono i seguenti:
Energia
kJ/kcal
grassi g
di cui:
– acidi grassi saturi g
– acidi grassi monoinsaturi g
– acidi grassi polinsaturi g
carboidrati g
di cui:
– zuccheri g
– polioli g
– amido g
Fibre g
Proteine g
Sale g
Vitamine e Sali minerali g
4.3 Espressione per porzione e per unità di consumo etichettatura alimentare.
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio. In ogni caso deve comunque essere anche indicata l’ espressione per 100 g o per 100 ml. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
4.4 Presentazione
Le informazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro, tabulare, se lo spazio lo consente e con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.
Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di …” e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.
5. INFORMAZIONI VOLONTARIE etichettatura alimentare
I produttori possono fornire inoltre informazioni volontarie sugli alimenti: informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani e indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.
In ogni caso, le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
6. ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE etichettatura alimentare
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’art. 9, paragr. 1, lett. l) (dichiarazione nutrizionale), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’ All. VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 (Requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate).
Q&A pubblicate dalla DG Sanco in data 31/01/2013;
- Nota Mise prot. n. 0018169 del 28/07/2014 dell’Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- Nota informativa Mise prot. n. 170164 del 30/09/2014 sull’art. 8 “Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Art. 8 Responsabilità”;
- Nota informativa Mise prot. N. 218759 dell’11.12.2014 sulle disposizioni del regolamento ancora oggetto di corretta interpretazione da parte della DG Sanco;
- Circolare 6 marzo 2015 della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI che chiarisce l’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Il ns personale è a Vs disposizione per ogni richiesta per la corretta implementazione dell haccp e per il conseguimento dell attestato haccp .
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