Cos’è il Rischio Chimico ?
COME GESTIRE IL RISCHIO CHIMICO IN AZIENDA.
Il rischio chimico non è circoscritto soltanto ai laboratori ed alle industrie chimiche ma interessa tutte le aziende che utilizzano certi tipi di sostanze, agenti chimici (da soli e nei loro preparati) che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è pertanto necessario eseguirne una valutazione.
Viene descritto e disciplinato dal D.lgs 81/08 ed è uno dei rischi più diffusi all’interno dei luoghi di lavoro.
In base al tipo di pericolo, il rischio chimico si suddivide in 3 macro categorie:
- pericoli per la salute,
- rischi per l’ambiente
- pericolo incendi o esplosioni.
La normativa legata alla sicurezza sul lavoro si occupa soltanto dei pericoli per la salute e del pericolo incendi ed esplosioni.
In questo focus, oltre a citare la normativa di riferimento, approfondiamo :
- la valutazione del rischio chimico,
- le misure di prevenzione e protezione ed altri dettagli da conoscere assolutamente.
Rischio Chimico: normativa.
In Italia, il rischio chimico è disciplinato dal D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” che affronta l’argomento in modo approfondito.
Ecco, nei dettagli, ciò che indica, articolo per articolo:
- 221 – Campo di applicazione;
- 222 – Definizioni;
- 223 – Valutazione dei rischi;
- 224 – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi;
- 225 – Specifiche misure di protezione e di prevenzione;
- 226 – Disposizioni in caso di emergenze o di incidenti;
- 227 – Informazione/formazione per i lavoratori;
- 228 – Divieti;
- 229 – Sorveglianza sanitaria;
- 230 – Cartelle di rischio e sanitarie;
- 231 – Consultazione e partecipazione dei lavoratori;
- 232 – Adeguamenti normativi.
L’art. 222 del Testo Unico sicurezza sul lavoro definisce agenti chimici tutti gli elementi/composti chimici naturali o prodotti attraverso qualsiasi attività lavorativa, utilizzati o smaltiti, immessi o meno sul mercato.
Il D.Lgs 81/08 contiene tutte le necessarie indicazioni sugli obblighi e sulla valutazione del rischio chimico.
Il quadro normativo di riferimento non si limita al decreto legislativo nazionale: si estende a specifiche normative europee ovvero a due Regolamenti: REACH e CLP.
- Utilizzo: prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, industria metallurgica, settore della stampa, raffinazione petrolio e benzine
- Ce: 3° categoria
- En 388: 2016 4102x
- En 374 agjklpt
- Guanto rischio chimico
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Regolamenti europei REACH E CLP.
Quando si parla di rischio chimico sui luoghi di lavoro, non si possono non citare due regolamenti europei importanti:
- il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)
- ed il CLP (Classification Labelling Packaging).
Il Regolamento europeo REACH (CE n. 1907/2006) è in vigore dal 1° giugno 2007: disciplina la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche pericolose.
E’ rivolto a produttori ed importatori da Paesi extra UE di sostanze chimiche la cui registrazione è obbligatoria presso l’ECHA (Agenzia Europea delle sostanze chimiche).
Produttori ed importatori sono tenuti a individuare e gestire i rischi associati a queste sostanze per fornire agli utilizzatori tutte le necessarie informazioni per un uso sicuro.
Le sostanze non registrate non possono essere prodotte, commercializzate o immesse nei mercati europei.
Il Regolamento europeo CLP (CE n. 1272/2008), in vigore dal 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema per classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele chimiche.
Si basa sul sistema mondiale armonizzato dell’ONU noto come GHS.
Il CLP indica 9 pittogrammi:
- cinque per i pericoli fisici,
- tre per i pericoli legati alla salute
- un pericolo per l’ambiente.
Per valutare il rischio chimico sul lavoro, gli utilizzatori devono conoscere la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche.
Il regolamento CLP stabilisce anche la presenza di specifici dati di ogni prodotto chimico ovvero:
- Anagrafica e contatti dell’azienda;
- Quantità della sostanza o miscela contenuta nell’imballaggio;
- Identificatori di prodotto;
- Avvertenze;
- Frasi di pericolo h;
- Consigli utili per un utilizzo prudente del prodotto;
- Ulteriori informazioni previste da altre normative.
Con il CLP è stata, inoltre, introdotta la Scheda Dati di Sicurezza per garantire la comunicazione delle informazioni.
Classificazione degli agenti chimici.
Un sistema univoco di classificazione prevede una distinzione in 2 classi:
- Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico suddivisibili, a loro volta, in agenti esplosivi, infiammabili, comburenti e corrosivi. L’esposizione accidentale e non controllata a questi agenti genera, solitamente, infortuni;
- Sostanze con proprietà tossicologiche suddivisibili, a loro volta, in sostanze irritanti, nocive, sensibilizzanti, tossiche, teratogene e cancerogene. L’esposizione accidentale e non controllata a questi agenti provoca, in genere, malattie professionali.
Etichettatura di pericolosità: i 9 pittogrammi di rischio chimico.
Per valutare immediatamente la possibile pericolosità di un prodotto chimico, lo strumento più valido è l’etichettatura ridefinita dal Regolamento europeo entrato in vigore il 1° giugno 2015.
L’etichettatura di pericolosità si basa su 9 pittogrammi di rischio, riconoscibili per la forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.
Ciascun pittogramma indica un pericolo specifico associato alle proprietà di una determinata sostanza chimica ovvero:
- Esplosivo
- Infiammabile
- Comburente
- Gas compressi
- Corrosivo
- Tossico
- Tossico a lungo termine
- Irritante
- Nocivo
- Pericoloso per l’ambiente.
L’importanza della valutazione del rischio chimico.
A dispetto di quanto si possa credere, la valutazione del rischio chimico sul lavoro non interessa soltanto l’industria chimica ma tantissime attività.
La valutazione del rischio chimico deve tenere conto delle principali vie di introduzione degli agenti chimici nell’organismo umano, soprattutto quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico e di redigere una relazione da allegare e conservare nel DVR (Documento prevenzione Rischi).
Ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, il titolare dell’azienda dovrà:
- Individuare la presenza di eventuali agenti chimici sul luogo di lavoro;
- Controllare la Scheda dati di sicurezza dei prodotti;
- Valutare il livello, tipo e durata di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi;
- Esaminare i dati emersi;
- Valutare i valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
- Mettere a punto misure preventive e protettive per, poi, rilevarne gli effetti;
- Designare un medico competente per la sorveglianza sanitaria.
In fase di analisi dei dati emersi, è necessario rilevare il grado di rischio chimico per attuare le giuste misure di prevenzione e protezione.
Può trattarsi di rischio basso o non basso, irrilevante o rilevante per la salute.
Naturalmente, se si tratta di rischio non basso bisognerà attuare misure di sicurezza finalizzate a ridurre o eliminare l’esposizione alla sostanza chimica pericolosa.
Allo stesso tempo, monitorare in modo costante il livello di diffusione degli agenti chimici presenti in azienda.
Rischio chimico: misure di prevenzione e protezione.
In caso di rilevazione di un rischio chimico non basso e rilevante, ai sensi degli artt. 224 e 225 del Testo Unico il datore di lavoro dovrà mettere in atto alcune misure di sicurezza.
Tali misure si suddividono in misure generali e misure specifiche.
Misure generali di prevenzione e protezione.
- Valutazione di un’eventuale sostituzione della sostanza chimica pericolosa o riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in base alle esigenze produttive;
- Specifica informazione e formazione per i lavoratori;
- Valutazione di metodi adeguati nel conservare, manipolare, usare, trasportare ed immagazzinare gli agenti chimici pericolosi. (e dei rifiuti che li contengono);
- Riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio, della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- Misure igieniche adeguate.
Misure specifiche di prevenzione e protezione.
- Progettazione ed organizzazione dei processi operativi più adeguati e controlli tecnici;
- Fornitura di attrezzature e materiali di lavoro idonei, di procedure di manutenzione adeguate;
- Misure organizzative ed installazione di dispositivi di protezione collettiva appropriati;
- Fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuali) appropriati, di misure di protezione individuali, nel caso in cui non si riesca a prevenire l’esposizione in altro modo;
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Modelli per la valutazione del rischio chimico.
Per valutare il rischio chimico sul luogo di lavoro, gran parte dei modelli di riferimento sfrutta algoritmi che assegnano un punteggio a svariati fattori analizzati come durata, quantità, pericolosità, modalità di esposizione al rischio, ecc.
Partendo dalla classificazione di pericolosità delle sostanze risultante dalle schede dati sicurezza o dall’etichettatura, l’algorismo fornisce l’indice numerico (inserito in una scala di valori) per determinare il livello di rischio chimico.
Detta così, può sembrare un’operazione semplice: in realtà, è complessa, articolata.
La valutazione del rischio chimico da integrare nel DVR necessita, il più delle volte, dell’intervento di tecnici qualificati e competenti, in grado di individuare la metodologia più adeguata e misure di sicurezza efficaci.
Inoltre a nostro avviso il rischio chimico deve essere sempre validato non solo da algoritmi dedicati ma anche attraverso indagini di laboratorio le cosiddette analisi di tipo chimico.
Per questa ragione collaboriamo con un laboratorio Accreditato per qualsiasi determinazione analitica sia :
- chimica
- microbiologica
- fisica
Tabella riassuntiva rischio chimico
Categoria | Descrizione |
Esposizione a Sostanze Tossiche | Contatto con sostanze che possono causare avvelenamento, malattie o morte. |
Corrosivi | Sostanze che possono distruggere i tessuti viventi o materiali inerti al contatto. |
Irritanti | Sostanze che possono causare infiammazioni o irritazioni della pelle, degli occhi o delle vie respiratorie. |
Sensibilizzanti | Sostanze che possono provocare reazioni allergiche dopo esposizioni ripetute. |
Cancerogeni | Sostanze che possono causare il cancro o aumentare il rischio di svilupparlo. |
Mutageni | Sostanze che possono causare mutazioni genetiche. |
Teratogeni | Sostanze che possono causare malformazioni congenite o difetti nello sviluppo del feto. |
Misure di Prevenzione e Protezione rischio chimico |
Sostituzione | Sostituire sostanze pericolose con alternative meno pericolose quando possibile. |
Controlli Ingegneristici | Installazione di cappe aspiranti, sistemi di ventilazione e contenimento per ridurre l’esposizione. |
Segnaletica e Cartellonistica | Utilizzo di segnali di avvertimento e etichettatura adeguata per indicare i pericoli chimici presenti. |
Formazione e Addestramento | Fornire formazione ai lavoratori sull’uso sicuro delle sostanze chimiche, le procedure di emergenza e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). |
Attrezzature Protettive Personali (DPI) | Utilizzo di guanti, occhiali, maschere respiratorie, tute protettive e altri DPI appropriati per proteggere i lavoratori dal contatto con sostanze pericolose. |
Manutenzione Regolare | Esecuzione di controlli e manutenzione periodica su attrezzature e sistemi di contenimento per prevenire perdite e guasti. |
Procedure di Manipolazione Sicura | Implementazione di procedure operative standard (SOP) per la manipolazione sicura delle sostanze chimiche, compreso il trasporto e lo stoccaggio. |
Normative di Sicurezza rischio chimico |
REACH | Regolamento dell’UE che impone la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. |
CLP | Regolamento dell’UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. |
OSHA | Normative statunitensi per la sicurezza e salute sul lavoro, inclusi i requisiti per la gestione delle sostanze pericolose. |
Procedura di Emergenza rischio chimico |
Contenimento della Fuoriuscita | Isolare e contenere rapidamente la fuoriuscita di sostanze chimiche per evitare la diffusione della contaminazione. |
Evacuazione | Se necessario, evacuare l’area interessata seguendo le procedure di emergenza aziendali. |
Primo Soccorso | Fornire immediatamente primo soccorso in caso di esposizione, seguendo le istruzioni riportate sulle schede di sicurezza (SDS). |
Decontaminazione | Rimuovere e smaltire correttamente i materiali contaminati e decontaminare le aree interessate. |
Chiamare i Servizi di Emergenza | Contattare immediatamente i servizi di emergenza per incidenti gravi o esposizioni pericolose. |
Sostanze Chimiche Specifiche |
Acidi e Basi Forti | Manipolare con attenzione, utilizzare DPI adeguati e sistemi di ventilazione. |
Solventi Organici | Utilizzare in aree ben ventilate, evitare l’inalazione di vapori e il contatto con la pelle. |
Gas Tossici | Utilizzare rilevatori di gas, sistemi di ventilazione e DPI appropriati. |
Polveri e Fibre | Utilizzare sistemi di estrazione delle polveri e maschere respiratorie per evitare l’inalazione. |
Valutazione del Rischio chimico |
Identificazione delle Sostanze | Catalogare tutte le sostanze chimiche utilizzate e conservate in azienda. |
Valutazione della Pericolosità | Valutare la pericolosità delle sostanze chimiche e l’entità del rischio per i lavoratori. |
Implementazione di Contromisure | Implementare misure di controllo e protezione adeguate per ridurre il rischio chimico a livelli accettabili. |
Monitoraggio e Revisione | Monitorare regolarmente l’efficacia delle misure di controllo e rivedere le procedure in caso di cambiamenti nelle condizioni di lavoro o nell’uso delle sostanze chimiche. |
Il nostro Team è a Vostra disposizione per ogni necessità e richiesta con riferimento alla valutazione del rischio chimico e non solo..
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